Art. 3

In vigore dal 22 feb 2006
In deroga all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, l’organismo d’intervento greco comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo, al più tardi il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
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