Art. 1

Massimali

In vigore dal 20 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato: 1) All'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita da quanto segue: «a) abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure, per quanto riguarda l'olio d'oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui al secondo comma dell'articolo 37, paragrafo 1 o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII.» 2) All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l'importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell'allegato VII.» 3) All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell'allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.» 4) L'articolo 41 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Nel caso della cicoria e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri sino al 31 marzo 2006, la Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, ridistribuire gli importi nazionali di cui al punto K, punto 2, dell'allegato VII e adeguare di conseguenza i massimali nazionali di cui all'allegato VIII senza modificare rispettivamente gli importi globali o i massimali.» ; b) dopo il paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo: «1 bis)   Qualora alcuni quantitativi dello zucchero di quota o dello sciroppo di inulina di quota siano stati prodotti in uno Stato membro in base a barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria prodotte in un altro Stato membro durante una qualsiasi delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 o 2005/2006 i massimali di cui al punto K dell'allegato VII e i massimali nazionali di cui agli allegati VIII e VIII bis degli Stati membri interessati sono adeguati trasferendo gli importi corrispondenti ai quantitativi in questione dai massimali nazionali dello Stato membro in cui è stato prodotto lo zucchero o lo sciroppo di inulina in questione a quegli Stati membri in cui i pertinenti quantitativi di barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria sono stati prodotti. Gli Stati membri in questione informano la Commissione entro il 31 marzo 2006 dei quantitativi in questione. Il trasferimento è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.» 5) All'articolo 43, la lettera a) del paragrafo 2, è sostituita dalla seguente: «a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D, F, H e I e, nel caso della barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, il numero degli ettari calcolato in conformità del punto 4 del punto K di tale allegato;» . 6) All'articolo 63, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 30 aprile 2006 di applicare la deroga prevista dal primo comma.» 7) All'articolo 71 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 44, paragrafo 2, si intenda per “ettari ammissibili” qualsiasi superficie agricola dell'azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data. I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono inoltre prevedere che la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale sono stabiliti diritti di pagamento e per la quale sono concessi pagamenti sia la dimensione minima della superficie ammissibile dell'azienda fissata in conformità del secondo comma dell'articolo 143 ter, paragrafo 5.» 8) L'articolo 71 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 71 quater Massimali I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell'allegato VIII bis. Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis e pertanto non è necessario ridurli. Il paragrafo 1 bis dell'articolo 41, si applica mutatis mutandis.» 9) All'articolo 71 quinquies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 71 ter, paragrafo 3. Può tuttavia superare il 3 % purché sia necessaria una più consistente riduzione ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.» 10) All'articolo 71 quinquies, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal paragrafo seguente: «6.   Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e di applicazione del paragrafo 3 e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.» 11) All'articolo 71 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo: «7.   I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.» 12) All'articolo 71 sexies, al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica.» 13) Nel capitolo VI del titolo III è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 71 quaterdecies Agricoltori privi di ettari ammissibili In deroga agli articoli 36 e 44, paragrafo 2, l'agricoltore che abbia ottenuto i pagamenti di cui all'articolo 47 o che abbia operato in uno dei settori di cui all'articolo 47 e al quale siano concessi diritti di pagamento in conformità dell'articolo 71quinquies ma che non possegga ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico è autorizzato dallo Stato membro a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, a condizione che mantenga almeno il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto (UBA). In caso di trasferimento dei diritti di pagamento, il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti di pagamento soggetti a deroga sono trasferiti.» 14) All'articolo 90 il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l'agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.» 15) Nel titolo IV sono aggiunti i seguenti capitoli: «CAPITOLO 10 sexies PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO Articolo 110 septdecies Pagamento transitorio per lo zucchero 1.   In caso di applicazione dell’articolo 71, gli agricoltori possono beneficiare per il 2006 di un pagamento transitorio per lo zucchero. Tale pagamento è concesso entro i limiti degli importi stabiliti al punto K dell'allegato VII. 2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 2, l ’importo del pagamento transitorio per lo zucchero per agricoltore è determinato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali: — i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001, — i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, — il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006. Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (*1). Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (*2). 3.   Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento transitorio per lo zucchero. CAPITOLO 10 septies AIUTO COMUNITARIO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO Articolo 110 octodecies Campo d'applicazione 1.   Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l'aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero. 2.   L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014. Articolo 110 novodecies Condizioni di ammissibilità L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. Articolo 110 vicies Importo dell'aiuto L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006. (*1)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42." (*2)   GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.» " 16) All'articolo 143 ter, l'ultimo trattino del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «— adeguato ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all'articolo 143 bis per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili in conformità del punto 2 del punto K dell'allegato VII o in conformità del differenziale tra importi e quelli effettivamente applicati di cui all'articolo 143 ter bis, paragrafo 4.» 17) Dopo l'articolo 143 ter è aggiunto il seguente articolo: «Articolo 143 ter bis Pagamento distinto per lo zucchero 1.   In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30 aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali: — i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001, — i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, — il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006. Tuttavia qualora il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006. Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006. 2.   Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti al punto K dell'allegato VII. 3.   In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo 2006, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale più basso di quello indicato al punto K dell'allegato VII. 4.   I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. In caso di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il differenziale tra il massimale indicato al punto K dell'allegato VII e quello effettivamente applicato sarà incluso nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. 5.   Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento distinto per lo zucchero.» 18) All'articolo 145, dopo la lettera d) bis è inserita la seguente lettera: «d) ter modalità di applicazione relative all'inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico e relative ai pagamenti di cui ai capitoli 10 sexies e 10 septies.» 19) L'articolo 155 è sostituito dal seguente: «Articolo 155 Altre disposizioni transitorie Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel regolamento (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.» 20) Gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.
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