Art. 1
In vigore dal 16 feb 2006
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a)
11,60 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;
b)
20,06 EUR/t per la fecola di patata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:284:oj#art-1