Art. 1
In vigore dal 15 feb 2006
All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2729/2000, è aggiunto il seguente terzo comma:
«La verifica dell’avvenuta estirpazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1227/2000 può essere effettuata mediante telerilevamento se si tratta dell’abbandono di un’intera particella vitata.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:262:oj#art-1