Art. 1

In vigore dal 15 feb 2006
All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2729/2000, è aggiunto il seguente terzo comma: «La verifica dell’avvenuta estirpazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1227/2000 può essere effettuata mediante telerilevamento se si tratta dell’abbandono di un’intera particella vitata.»
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