Art. 1

In vigore dal 15 feb 2006
Nel regolamento (CE) n. 1573/2005, articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la prova dell’utilizzazione conforme della segala si considera addotta se la segala è immagazzinata in uno stabilimento di trasformazione di bioetanolo, se è avvenuta la sua trasformazione in bioetanolo e se il produttore del biocarburante dimostra l’avvenuta trasformazione di detto bioetanolo in biocarburante. La prova relativa alla trasformazione in biocarburante è apportata dalla contabilità di magazzino tenuta dai diversi soggetti intervenienti e dalla presentazione dei documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti. Nel rispetto di tali condizioni, l’immagazzinamento intermedio del bioetanolo può essere effettuato mescolando il prodotto con altri bioetanoli.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:260:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo