Art. 1

In vigore dal 15 feb 2006
L’ del regolamento (CE) n. 1065/2005 è sostituito dal seguente: « La gara verte su un quantitativo massimo di 1 082 272 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) gli Stati Uniti e la Svizzera. (*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:258:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo