Art. 1
In vigore dal 14 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 1212/2005 è modificato come segue:
1)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
—
durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto al paragrafo 1,
—
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento,
—
ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,
—
opera in condizioni di economia di mercato definite nell’, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o alternativamente soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base,
il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2 aggiungendo il nuovo produttore esportatore i) alle società soggette al dazio dello 0 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, oppure ii) alle società soggette al dazio medio ponderato del 28,6 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.»;
2)
dopo l’ è aggiunto l’articolo seguente:
«
1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2006/109/CE della Commissione (4), periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’, a condizione che:
—
siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità, e
—
siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e
—
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.
2. Un’obbligazione doganale insorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte nell’ ed esenti dal dazio antidumping alle condizioni elencate nel paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della seconda condizione di cui al paragrafo 1 i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato. Sono considerati inoltre un’inosservanza i casi in cui la fattura corrispondente all’impegno non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della pertinente fattura o delle pertinenti fatture corrispondente/i all’impegno.
3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate nel paragrafo 1 e definite più dettagliatamente nel paragrafo 2 può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (5). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell'impegno da parte della Commissione.
(4)
GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59."
(5)
GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).»;"
3)
l’ diventa articolo 3;
4)
l’allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 1212/2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:268:oj#art-1