Art. 1
Obiettivo
In vigore dal 10 feb 2006
Obiettivo
L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Relativamente alla riservatezza dell’allegato, si applica l’articolo 3 del regolamento summenzionato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:240:oj#art-1