Art. 1

In vigore dal 9 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 2257/94 è modificato come segue. 1) L’allegato I è modificato come segue: a) il punto I è sostituito dal seguente: «I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica alle banane delle varietà (cultivar) del genere Musa (AAA) spp., sottogruppi Cavendish e Gros Michel, compresi gli ibridi, menzionate nell'allegato II, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, previo condizionamento e imballaggio. Essa non si applica alle banane da cuocere, né alle banane destinate alla trasformazione industriale, né alle banane-fico.»; b) al punto III, il quarto comma è sostituito dal seguente: «In deroga al precedente comma, le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell’Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro aventi una lunghezza inferiore a 14 cm possono essere commercializzate nella Comunità, ma vanno classificate nella categoria II.»; c) al punto V, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente: «Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di mani composti al minimo di quattro frutti. Le banane possono essere anche presentate sotto forma di frutti individuali.» 2) Nell’allegato II, gruppo AAA, nel sottogruppo Gros Michel è inserita la seguente riga: Gruppo Sottogruppo Principali cultivar (elenco non esaustivo) «Ibridi Flhorban 920»
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