Art. 1
In vigore dal 9 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 2257/94 è modificato come segue.
1)
L’allegato I è modificato come segue:
a)
il punto I è sostituito dal seguente:
«I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO
La presente norma si applica alle banane delle varietà (cultivar) del genere Musa (AAA) spp., sottogruppi Cavendish e Gros Michel, compresi gli ibridi, menzionate nell'allegato II, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, previo condizionamento e imballaggio. Essa non si applica alle banane da cuocere, né alle banane destinate alla trasformazione industriale, né alle banane-fico.»;
b)
al punto III, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«In deroga al precedente comma, le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell’Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro aventi una lunghezza inferiore a 14 cm possono essere commercializzate nella Comunità, ma vanno classificate nella categoria II.»;
c)
al punto V, lettera c), il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di mani composti al minimo di quattro frutti. Le banane possono essere anche presentate sotto forma di frutti individuali.»
2)
Nell’allegato II, gruppo AAA, nel sottogruppo Gros Michel è inserita la seguente riga:
Gruppo
Sottogruppo
Principali cultivar
(elenco non esaustivo)
«Ibridi
Flhorban 920»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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