Art. 1
In vigore dal 7 feb 2006
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, deliberare in merito ai programmi operativi e ai fondi entro il 10 febbraio successivo alla domanda.
2. In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, gli Stati membri possono, per motivi debitamente giustificati, decidere in merito alle domande di modifica dei programmi operativi entro il 10 febbraio successivo alla domanda.
3. In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, l’esecuzione di un programma operativo approvato in applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo inizia al più tardi il 15 febbraio successivo alla sua approvazione.
4. In deroga all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1433/2003 e limitatamente ai programmi operativi del 2006, qualora si applichino le deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto alle organizzazioni di produttori entro il 10 febbraio e comunicano alla Commissione entro il 15 febbraio l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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