Art. 1

In vigore dal 6 feb 2006
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vergella o bordione laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di cui ai codici NC 7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 e 7227 90 95 originari della Repubblica popolare cinese e della Repubblica moldova. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Paese Società Dazio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Gruppo Valin 8,6  % A930 Tutte le altre società 24,6  % A999 Repubblica moldova Tutte le società 3,7  % — 3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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