Art. 5
In vigore dal 3 feb 2006
Il controllo dei dati, la correzione degli errori, l’imputazione e la ponderazione sono compito degli Stati membri.
I principi da applicare per l’imputazione e la ponderazione delle variabili sono enunciati nell’allegato III. Ogni deroga a tali principi, esaurientemente motivata, è indicata nella relazione sulla qualità.
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