Art. 2

In vigore dal 3 feb 2006
1.   Le organizzazioni che risultano iscritte nel registro EMAS alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento rimangono nel registro EMAS, salvo verifica ai sensi del paragrafo 2. 2.   La conformità ai requisiti del regolamento (CE) n. 761/2001, modificato dal presente regolamento, è accertata in occasione della verifica successiva dell’organizzazione. Se la verifica successiva deve essere effettuata prima del semestre successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, la data della verifica seguente può essere rinviata di 6 mesi d’intesa con il verificatore ambientale e con l’organismo competente.
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