Art. 1
In vigore dal 2 feb 2006
Le restituzioni da accordare ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CE) n. 1260/2001 esportati come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 94/2006 per la campagna 2005/2006 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:188:oj#art-1