Art. 1

Oggetto e campo d’applicazione

In vigore dal 1 feb 2006
Oggetto e campo d’applicazione 1.   Il presente regolamento non pregiudica le misure transitorie adottate in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002. 2.   Gli Stati membri possono applicare norme nazionali più rigorose di quelle previste dal presente regolamento per quanto riguarda il modo di utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti sul loro territorio, allorché tali norme siano giustificate per proteggere la salute pubblica o animale.
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