Art. 1
In vigore dal 1 feb 2006
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, il paragrafo 1 di detto articolo non si applica ai quantitativi non consegnati accertati per la Costa d’Avorio, l’India e il Madagascar per il periodo di consegna 2004/2005.
I quantitativi non consegnati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:180:oj#art-1