Art. 2
In vigore dal 30 gen 2006
Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti figuranti nell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Esse scadono il 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni
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