Art. 2

In vigore dal 30 gen 2006
Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti figuranti nell'allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Esse scadono il 31 dicembre 2008, salvo diversa decisione del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:300:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo