Art. 1

In vigore dal 26 gen 2006
Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è modificato come segue. 1) All'articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunto il seguente testo: «Nel caso del burro assegnato agli Stati membri nell’ambito del piano annuale 2006, se le assegnazioni riguardano quantitativi superiori a 500 tonnellate, il 70 % del quantitativo di burro deve essere ritirato dalle scorte di intervento prima del 1o marzo 2006.» 2) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, lettera b), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente: «Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento per pagare la fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato.» b) al paragrafo 2, lettera a), quarto comma, è aggiunto il seguente testo: «Parimenti, qualora la fornitura riguardi cereali o prodotti a base di cereali in cambio di riso ritirato dalle scorte di intervento, nel bando di gara è specificato che il prodotto da ritirare è riso detenuto da un organismo di intervento.» 3) All'articolo 7, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto effettuato.» 4) All'articolo 10, primo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 30 giugno, una relazione sull'esecuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:133:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo