Art. 1

In vigore dal 24 gen 2006
1.   Nell’ambito della gara n. 4/2006 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri. 2.   La vendita verte su un quantitativo di 666 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 31/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 32/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 33/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 34/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 35/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 36/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 37/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 38/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 39/2006 CE di un quantitativo di 16 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol. 3.   Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole. 4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni

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