Art. 1
In vigore dal 24 gen 2006
1. Nell’ambito della gara n. 4/2006 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.
L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.
2. La vendita verte su un quantitativo di 666 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente:
a)
una partita numerata 31/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
b)
una partita numerata 32/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
c)
una partita numerata 33/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
d)
una partita numerata 34/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
e)
una partita numerata 35/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
f)
una partita numerata 36/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
g)
una partita numerata 37/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
h)
una partita numerata 38/2006 CE di un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;
i)
una partita numerata 39/2006 CE di un quantitativo di 16 095,04 ettolitri di alcole a 100 % vol.
3. Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.
4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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