Art. 1
In vigore dal 23 gen 2006
1. All’ del regolamento (CE) n. 1338/2002 e del regolamento (CE) n. 1339/2002 viene inserito il seguente paragrafo:
«3. Fatto salvo il paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’.»
2. Nel regolamento (CE) n. 1338/2002 è inserito il seguente articolo:
«
2.1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle aziende che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, elencate nella decisione 2006/37/CE (*2), della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi istituiti dall’, a condizione che:
—
siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità,
—
siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato; e
—
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.
2. Un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’ ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (*3) o dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare la nascita di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune (*4). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.
(*2) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale."
(*3)
GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12)."
(*4)
GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).»
"
3. Nel regolamento (CE) n. 1339/2002 è inserito il seguente articolo:
«
3.1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle aziende che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, elencate nella decisione 2006/37/CE (*5), della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi istituiti dall’, a condizione che:
—
siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità,
—
siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e
—
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.
2. Un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’ ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 o dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.
3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare la nascita di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune (*6). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.
4. Al regolamento (CE) n. 1338/2002 e al regolamento (CE) n. 1339/2002 viene aggiunto l’allegato del presente regolamento.
(*5) Cfr. pag. 52 della presente Gazzetta ufficiale."
(*6)
GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:123(1):oj#art-1