Art. 1
In vigore dal 19 gen 2006
Nell’allegato III, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2295/2003, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«—
Le galline hanno un accesso continuo durante il giorno all’esterno; una deroga a questo requisito, motivata da restrizioni, anche d’ordine veterinario, disposte a norma del diritto comunitario, non può essere applicata per più di dodici settimane.»
Storico versioni
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