Art. 1
In vigore dal 19 gen 2006
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 17 gennaio 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 69,72 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, nella misura del 58,71 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia e nella misura del 70,45 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.
2. Fino al 16 marzo 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 2) Asia e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 18 gennaio 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 20 gennaio 2006.
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