Art. 1

In vigore dal 18 gen 2006
L’allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue: 1) dopo il titolo «Allegato IV» è aggiunta la riga seguente: «Le condizioni di cui all’articolo 10 sono le seguenti:»; 2) è aggiunto il comma seguente: «In caso di restrizione, anche d’ordine veterinario, all’accesso del pollame all’aperto, disposta a norma del diritto comunitario al fine di proteggere la salute degli uomini e degli animali, il pollame allevato secondo i metodi di produzione di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), eccetto le faraone allevate in voliera, può continuare ad essere commercializzato con una particolare indicazione del tipo di allevamento durante il periodo di applicazione della restrizione, ma in nessun caso per più di dodici settimane.»
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