Art. 1
In vigore dal 17 gen 2006
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d’allevamento (non allo stato libero), anche in filetti, fresco, refrigerato o congelato, classificato ai codici NC ex 0302 12 00 , ex 0303 11 00 , ex 0303 19 00 , ex 0303 22 00 , ex 0304 10 13 ed ex 0304 20 13 (di seguito «salmone d’allevamento») originarie della Norvegia.
2. Il salmone allo stato libero non è assoggettato al dazio antidumping definitivo. Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s’intende quello catturato in mare, per il salmone dell’Atlantico o del Pacifico, o in acque fluviali, per quello del Danubio, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, mediante tutti i documenti opportuni.
3. L’importo del dazio antidumping definitivo relativo alla Nordlaks Oppdrett AS è:
Società
Dazio definitivo
Codice addizionale TARIC
Nordlaks Oppdrett AS, Boks 224, 8455 Stokmarknes, Norvegia
0,0 %
A707
4. Per tutte le altre società (codice addizionale TARIC A999), l’importo del dazio antidumping definitivo sarà pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 5 e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. Non viene riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera comunitaria è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 5.
5. Ai fini del paragrafo 4, si applica il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. Qualora la verifica successiva all’importazione riveli che il prezzo netto franco frontiera comunitaria effettivamente pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità (prezzo successivo all’importazione) è inferiore al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quale risulta dalla dichiarazione doganale, e che il prezzo successivo all’importazione è inferiore al prezzo minimo all’importazione, si applica il dazio antidumping fisso di cui alla colonna 3 della tabella seguente, a meno che l’applicazione del dazio fisso di cui alla colonna 3 più il prezzo successivo all’importazione non sia pari ad un importo (prezzo effettivamente pagato più dazio fisso) inferiore al prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente. In tal caso, si applica un importo di dazio pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di cui alla colonna 2 della tabella seguente e il prezzo successivo all’importazione. Se il dazio antidumping fisso viene riscosso retroattivamente, esso viene riscosso al netto del dazio antidumping pagato in precedenza, calcolato sulla base del prezzo minimo all’importazione.
Presentazione del salmone d’allevamento
Prezzo minimo all’importazione (in EUR/kg di peso netto del prodotto)
Dazio fisso (in EUR/kg di peso netto del prodotto)
Codice TARIC
Pesce intero fresco, refrigerato o congelato
2,80
0,40
0302 12 00 12, 0302 12 00 33, 0302 12 00 93, 0303 11 00 93, 0303 19 00 93, 0303 22 00 12, 0303 22 00 83
Eviscerato, non decapitato, fresco, refrigerato o congelato
3,11
0,45
0302 12 00 13, 0302 12 00 34, 0302 12 00 94, 0303 11 00 94, 0303 19 00 94, 0303 22 00 13, 0303 22 00 84
Altro (compreso il pesce eviscerato, decapitato), fresco, refrigerato o congelato
3,49
0,50
0302 12 00 15, 0302 12 00 36, 0302 12 00 96, 0303 11 00 18, 0303 11 00 96, 0303 19 00 18, 0303 19 00 96, 0303 22 00 15, 0303 22 00 86
Filetti di pesce interi e filetti tagliati in pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati, con la pelle
5,01
0,73
0304 10 13 13, 0304 10 13 94, 0304 20 13 13, 0304 20 13 94
Filetti di pesce interi e filetti tagliati in pezzi, di peso superiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati, senza pelle
6,40
0,93
0304 10 13 14, 0304 10 13 95, 0304 20 13 14, 0304 20 13 95
Altri filetti di pesce interi o filetti tagliati in pezzi, di peso pari o inferiore a 300 g per filetto, freschi, refrigerati o congelati
7,73
1,12
0304 10 13 15, 0304 10 13 96, 0304 20 13 15, 0304 20 13 96
6. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dei paragrafi 4 e 5, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
7. Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
Storico versioni
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