Art. 1
In vigore dal 16 gen 2006
L’ del regolamento (CE) n. 1695/2005 è sostituito dal seguente:
«
La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
(*1) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite del 10 giugno 1999.»
"
Storico versioni
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