Art. 1

Nuove metodologie e procedure

In vigore dal 13 gen 2006
Nel regolamento (CE) n. 622/2003 è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Nuove metodologie e procedure 1.   Gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure per i controlli di sicurezza diverse da quelle previste nell'allegato, a condizione che tale metodologia o procedura: a) sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione; b) non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto. 2.   Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informerà per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l'applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b). La notifica dovrà contenere anche informazioni dettagliate sul sito/sui siti nel quale tale metodologia o procedura sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione. 3.   In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non fosse pervenuta alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro potrà autorizzare l'introduzione della nuova metodologia o procedura. Qualora non ritenga che la nuova metodologia o procedura fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza dell’aviazione civile, la Commissione informerà di ciò gli Stati membri entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non darà inizio a tale metodologia o procedura fino a quando non avrà risposto in modo soddisfacente alle preoccupazioni della Commissione. 4.   Il periodo di valutazione massimo per ogni metodologia o procedura è di 18 mesi. La durata del periodo di valutazione potrà essere estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata. 5.   Durante il periodo di valutazione, l’autorità competente dello Stato membro interessato trasmetterà periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunicherà agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione. 6.   Nessun periodo di valutazione potrà avere durata superiore a 30 mesi.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:65:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo