Art. 1
In vigore dal 11 gen 2006
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:
1)
all'allegato I, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
«2)
Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari del Vietnam e della Cina, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;
2)
l'allegato V è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento;
3)
la tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:35:oj#art-1