Art. 1
In vigore dal 10 gen 2006
Il regolamento (CE) n. 4/2004 è modificato come segue:
1)
L’articolo 5 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La relazione annuale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89 contiene informazioni dettagliate su ciascuno degli aspetti dell’applicazione del suddetto regolamento elencate nell’allegato II, parte I, del presente regolamento, nonché informazioni dettagliate secondo i modelli che figurano nella parte II del suddetto allegato.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’elenco delle imprese di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è compilato secondo il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento e contiene i dati relativi all’operazione in questione nel formato specificato all’articolo 6, paragrafo 3.»;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8. L’elenco delle imprese di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è compilato secondo il modello riportato nell’allegato IX del presente regolamento.»
2)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. Le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 5, paragrafi da 1, 2, 3, 4, 7 e 8, vengono trasmesse in forma elettronica, in un formato che verrà specificato dalla Commissione.
2. Le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6, possono essere trasmesse in forma cartacea o in forma elettronica, in un formato da concordare tra il mittente e il destinatario. Deve essere inviata al mittente la conferma del ricevimento di ogni richiesta/risposta ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6.
3. I dati sulle operazioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89 sono comunicati in forma elettronica, secondo il formato prescritto nell’allegato I, nell’allegato II, punto 2, e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1.»
"
3)
L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.
4)
L’allegato III è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
5)
L’allegato VIII è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.
6)
È aggiunto un nuovo allegato IX, il cui testo figura nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:40:oj#art-1