Art. 2
In vigore dal 10 gen 2006
La gara verte su un quantitativo massimo di 157 000 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
Storico versioni
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