Art. 1
In vigore dal 9 gen 2006
1. Il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese:
a)
pari, per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 21 e 8305 10 00 29), alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, e
b)
per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 11, e 8305 10 00 19) pari al 78,8 %,
è esteso alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che questi prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici 8305 10 00 13 e 8305 10 00 23).
Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo d’acciaio a scatto fissato al meccanismo.
2. I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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