Art. 2
In vigore dal 28 dic 2005
Gli importi dei dazi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1o settembre 2005 sono rimborsati o sgravati.
A questo fine, gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in conformità alle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2) e delle relative disposizioni di applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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