Art. 3
In vigore dal 23 dic 2005
Gli organismi rappresentativi del settore ferroviario operanti a livello europeo, definiti all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004, elaborano un piano strategico europeo di attuazione per la STI allegata in base ai criteri specificati nel capitolo 7 dell'allegato al presente regolamento.
Essi comunicano tale piano strategico agli Stati membri e alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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