Art. 1

In vigore dal 23 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1831/94 è modificato come segue: 1) È aggiunto il seguente articolo 1 bis: «Articolo 1 bis Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: 1) “irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall’azione o dall’omissione di un operatore economico, che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso l’imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita; 2) “operatore economico”: qualsiasi soggetto che partecipa alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico; 3) “primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario”: una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario; 4) “sospetto di frode”: irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell’, paragrafo 1, punto a), della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 5) “fallimento”: le procedure concorsuali di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (*1). (*1)   GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003»." 2) L’ è soppresso. 3) All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1.   Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri beneficiari trasmettono alla Commissione un elenco delle irregolarità oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo e/o giudiziario. A tal fine essi forniscono, in ogni caso, le precisazioni seguenti: a) l’identificazione del progetto o dell’azione interessata e il numero del progetto o il codice CCI (Codice comune d’identificazione); b) la disposizione violata; c) la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l’esistenza di una frode; d) le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità; e) eventualmente, se la pratica in questione fa sospettare l’esistenza di una frode; f) il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta; g) eventualmente, gli Stati membri e i paesi terzi interessati; h) il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità; i) i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all’accertamento dell’irregolarità e i servizi cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi e/o giudiziari; j) la data del primo atto d’accertamento amministrativo o giudiziario dell’irregolarità; k) l’identità delle persone fisiche e/o giuridiche implicate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile, tenuto conto del tipo di irregolarità, ai fini della lotta contro le irregolarità; l) l’importo complessivo dello stanziamento approvato per l’operazione e la ripartizione del relativo cofinanziamento, tra contributo comunitario, nazionale e privato; m) l’importo interessato dall’irregolarità e la sua ripartizione tra contributo comunitario, nazionale e privato; se non è stato eseguito alcun pagamento relativo al contributo pubblico a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati versati indebitamente ove non si fosse accertata l’irregolarità; n) l’eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero; o) la natura della spesa irregolare. In deroga al primo comma, non vanno comunicati i casi seguenti: — casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario finale o del destinatario ultimo. Sono invece comunicate le irregolarità precedenti il fallimento e qualsiasi sospetto di frode, — casi segnalati all’autorità amministrativa da parte dell’agenzia esecutiva o dal destinatario finale spontaneamente o prima che l’autorità competente li scopra, prima o dopo la concessione del contributo pubblico, — casi in cui l’autorità amministrativa abbia rilevato un errore riguardo all’ammissibilità del progetto finanziato e proceda alla correzione dell’errore prima che sia stato versato il contributo pubblico.» 4) L’articolo 5 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente testo: «Gli Stati membri beneficiari comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati facciano o meno sorgere un sospetto di frode.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2.   Lo Stato membro beneficiario che ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di un importo, comunica alla Commissione, mediante una comunicazione speciale, l’entità dell’importo non recuperato e i motivi per i quali ritiene che tale somma sia a carico della Comunità o dello stesso Stato membro. Dette informazioni devono essere sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di decidere nel più breve tempo possibile, di concerto con le autorità dello Stato membro interessato, circa l’imputabilità delle conseguenze finanziarie a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo capoverso, del regolamento (CE) n. 1164/94. La comunicazione contiene almeno: a) la data dell’ultimo pagamento all’agenzia di esecuzione e/o al destinatario finale; b) una copia dell’ordine di recupero; c) all’occorrenza, una copia del documento attestante l’insolvibilità del beneficiario finale o destinatario ultimo; d) una descrizione sommaria dei provvedimenti adottati dallo Stato membro per recuperare le somme in questione, con indicazione delle date dei provvedimenti in questione.» 5) È aggiunto il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Le informazioni di cui agli , nonché all’articolo 5, paragrafo 1, sono trasmesse, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo elaborato a tal fine dalla Commissione, mediante una connessione protetta.» 6) È aggiunto il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis La Commissione può utilizzare tutte le informazioni di natura generale o operativa comunicate dagli Stati membri a norma del presente regolamento, al fine di effettuare analisi dei rischi per mezzo degli opportuni strumenti informatici e al fine di elaborare, sulla base delle informazioni ottenute, relazioni e dispositivi d’allarme destinati a consentire una migliore valutazione dei rischi identificati.» 7) All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: «3.   Nel sottoporre a trattamento dati personali in applicazione del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri vigilano affinché siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione dei dati in questione, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 45/2001.» 8) L’articolo 12 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 12 1.   In caso di irregolarità relative a importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli soltanto in seguito a esplicita richiesta della Commissione stessa. 2.   Gli Stati membri beneficiari che, alla data dell’accertamento dell’irregolarità, non hanno adottato l’euro come valuta devono convertire in euro l’importo delle spese interessate espresso in valuta nazionale. La conversione in euro viene effettuata utilizzando il tasso contabile mensile della Commissione relativo al mese durante il quale la spesa è o sarebbe stata registrata nei conti dell’autorità di pagamento del programma operativo in questione. Questo tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione per via elettronica.»
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