Art. 1
In vigore dal 23 dic 2005
1. A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 2015/2005 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 135 000 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 22,039 %.
2. A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 2015/2005 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 25 000 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 1,294 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2149:oj#art-1