Art. 2
Determinazione e uso dei diritti nel settore dell’olio d’oliva
In vigore dal 22 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.
1)
All’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, per gli investimenti consistenti nell’impianto di olivi nell’ambito di programmi approvati dalla Commissione, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2006.»
2)
All’articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Tuttavia, per gli investimenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, l’attuazione del piano o del programma termina al più tardi il 31 dicembre 2006.»
3)
Al capitolo 4 è aggiunto il seguente articolo 31 ter:
«Articolo 31 ter
Determinazione e uso dei diritti nel settore dell’olio d’oliva
1. Gli Stati membri calcolano il numero di ettari, da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 43 e all’allegato VII, punto H, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in ettari SIG olivi secondo il metodo comune indicato nell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.
2. Per le particelle coltivate in parte a olivo, in parte ad altre colture rientranti nel regime di pagamento unico, compreso il terreno ritirato dalla produzione, la superficie occupata dagli olivi è calcolata secondo il metodo di cui al paragrafo 1. La superficie della particella occupata dalle altre colture coperte dal regime di pagamento unico è calcolata per mezzo del sistema integrato di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
L’applicazione di questi due diversi metodi di calcolo non deve dare come risultato una superficie maggiore della superficie agricola della particella.
3. In deroga al paragrafo 1, il metodo comune di cui all’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004 non si applica quando:
a)
la particella a oliveto corrisponde a una dimensione minima, determinata dallo Stato membro, non superiore a 0,1 ettaro;
b)
la particella a oliveto è situata in un’unità amministrativa per la quale lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo di SIG oleicolo.
In questi casi, lo Stato membro determina la superficie ammissibile all’aiuto sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.
4. La superficie da prendere in considerazione per l’uso dei diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.»
4)
All’articolo 48 bis sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«10. Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi fino ad un massimo di cinque categorie di superfici olivicole ai sensi dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 di detto articolo, sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori.
11. Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio (*2) e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio (*3) continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006.
(*2)
GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1."
(*3)
GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7.»
"
5)
È inserito il seguente capitolo:
«CAPITOLO 6 ter
INTEGRAZIONE DEI PAGAMENTI PER IL TABACCO, L’OLIO D’OLIVA, IL COTONE E IL LUPPOLO NEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Articolo 48 quater
Disposizioni generali
1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e decide di applicare il regime di pagamento unico nel 2006, si applicano le disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e quelle dei capitoli da 1 a 6 del presente regolamento.
2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti al pagamento nel 2006, in seguito all’integrazione dei pagamenti per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone nel regime di pagamento unico, si applicano gli articoli 37 e 43 del suddetto regolamento in combinato disposto con l’articolo 48 quinquies del presente regolamento e, se lo Stato membro si è avvalso dell’opzione di cui all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con l’articolo 48 sexties del presente regolamento.
3. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, esso assicura il rispetto del massimale nazionale fissato all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. Se del caso, l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica al valore di tutti i diritti al pagamento esistenti nel 2006, prima dell’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e/o prodotti lattiero-caseari, nonché agli importi di riferimento calcolati in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e/o prodotti lattiero-caseari.
5. Se uno Stato membro ha applicato il regime di pagamento unico nel 2005, la percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica nel 2006 agli importi di riferimento per tabacco, olio d’oliva e cotone da integrare nel regime di pagamento unico.
6. Il periodo quinquennale di cui all’articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non ricomincia a decorrere per i diritti al pagamento provenienti dalla riserva nazionale, il cui importo è stato ricalcolato o maggiorato ai sensi degli articoli 48 quinquies e 48 sexties del presente regolamento.
7. Ai fini della determinazione dei diritti al pagamento per il tabacco, l’olio d’oliva e il cotone, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, agli articoli da 12 a 17 e all’articolo 20 è il 2006.
Articolo 48 quinquies
Disposizioni specifiche
1. Se un agricoltore non ha acquistato o non gli sono stati assegnati diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, egli riceve diritti al pagamento calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone.
Il primo comma si applica anche se l’agricoltore ha preso in affitto diritti al pagamento per il 2005 e/o il 2006.
2. Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati, diritti al pagamento entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei suoi diritti al pagamento sono ricalcolati nel modo seguente:
a)
il numero dei diritti al pagamento è uguale al numero dei diritti al pagamento che egli possiede, maggiorati del numero di ettari determinato a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione ai pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone erogati durante il periodo di riferimento;
b)
il valore è ottenuto dividendo la somma del valore dei diritti al pagamento che egli possiede, più l’importo di riferimento calcolato a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003 in relazione alle superfici che hanno beneficiato di pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone nel periodo di riferimento, per il numero determinato secondo il disposto della lettera a) del presente paragrafo.
I diritti di ritiro non sono ricompresi nel calcolo di cui al primo comma.
3. In deroga all’articolo 27, la clausola relativa ai contratti privati prevista da tale articolo può essere inserita o modificata nei contratti di affitto entro il termine utile per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006.
4. I diritti al pagamento ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti al pagamento ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.
Articolo 48 sexies
Regionalizzazione
1. Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti al pagamento sono maggiorati di un importo supplementare pari all’aumento del massimale regionale nel 2006, diviso per il numero totale di diritti al pagamento assegnati nel 2005.
2. Negli Stati membri che si avvalgono dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatto salvo l’articolo 48 del medesimo regolamento, l’agricoltore riceve un importo supplementare per ogni diritto al pagamento.
Detto importo supplementare è dato dalla somma dei seguenti valori:
a)
la parte corrispondente della maggiorazione del massimale regionale divisa per il numero totale di diritti al pagamento assegnati nel 2005;
b)
l’importo di riferimento corrispondente, per ciascun agricoltore, alla parte residua della maggiorazione del massimale regionale, divisa per il numero di diritti al pagamento che l’agricoltore possiede alla data di presentazione della domanda di pagamento unico per il 2006.
Per i diritti di ritiro, tuttavia, l’agricoltore riceve unicamente l’importo supplementare calcolato secondo il disposto della lettera a) per ciascun diritto di ritiro.»
6)
È inserito il seguente articolo 49 bis:
«Articolo 49 bis
Integrazione del tabacco, del cotone, dell’olio d’oliva e del luppolo
1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esso comunica alla Commissione, entro il 1o ottobre 2005, la giustificazione della divisione parziale della maggiorazione del massimale.
2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o ottobre 2005, la decisione presa entro il 1o agosto in merito alle opzioni previste all’articolo 68 bis, all’articolo 69 e all’allegato VII, punti H e I, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva e il luppolo.»
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