Art. 1
Anticipi
In vigore dal 22 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«q)
aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis, del suddetto regolamento;
r)
aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del suddetto regolamento;
s)
aiuto per il tabacco di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del suddetto regolamento.»;
2)
all’articolo 3, primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
entro il 15 settembre dell’anno considerato: i dati disponibili relativi alle superfici o ai quantitativi nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari, dei pagamenti supplementari, delle sementi e del tabacco, di cui agli articoli 95, 96, 99 e 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, per i quali è stata presentata domanda di aiuto nell’anno civile in questione, eventualmente suddivisi per sottosuperficie di base;»;
3)
all’articolo 21, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro sul cui territorio è situata l’azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l’aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all’articolo 20 del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento.»;
4)
è inserito il seguente articolo 49 bis:
«Articolo 49 bis
Anticipi
Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1° dicembre della campagna di commercializzazione. L’anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell’articolo 49, purché siano rispettate tutte le condizioni previste al capitolo 10.»;
5)
è inserito il seguente capitolo:
«CAPITOLO 17 bis
PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE
Articolo 171 bis
Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone
Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali possono essere autorizzati i terreni agricoli ai fini dell’aiuto specifico per il cotone previsto dall’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Tali criteri si basano su uno o più dei fattori seguenti:
a)
l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;
b)
la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;
c)
la gestione delle acque da irrigazione;
d)
le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.
Articolo 171 bis bis
Autorizzazione delle varietà destinate alla semina
Gli Stati membri procedono all’autorizzazione delle varietà figuranti nel catalogo comunitario e rispondenti al fabbisogno del mercato.
Articolo 171 bis ter
Condizioni di ammissibilità
La semina delle superfici di cui all’articolo 110 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle specificità regionali.
Articolo 171 bis quater
Pratiche agronomiche
Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per mantenere le colture in condizioni normali di crescita, ad esclusione delle operazioni di raccolta.
Articolo 171 bis quinquies
Calcolo dell’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile
1. Fatto salvo l’articolo 171 bis octies del presente regolamento, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, se la superficie di cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto supera la superficie di base nazionale fissata all’articolo 110 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, all’importo dell’aiuto previsto al paragrafo 2 di detto articolo si applica un coefficiente di riduzione, ottenuto dividendo la superficie di base per la superficie ammissibile.
2. Fatto salvo l’articolo 171 bis octies del presente regolamento, per quanto riguarda la Grecia, se la superficie di cotone ammissibile al beneficio dell’aiuto è superiore a 300 000 ettari, l’importo dell’aiuto da versare per ettaro si ottiene sommando il risultato del prodotto di 594 EUR per 300 000 ettari al prodotto di un importo complementare per la superficie che eccede 300 000 ettari e dividendo tale somma per la superficie totale ammissibile.
L’importo complementare di cui al primo comma è pari a:
—
342,85 EUR se la superficie ammissibile è superiore a 300 000 ettari e pari o inferiore a 370 000 mila ettari,
—
342,85 EUR moltiplicati per un coefficiente di riduzione pari a 70 000 diviso per il numero di ettari ammissibili che superano i 300 000, se la superficie ammissibile è superiore a 370 000 ettari.
Articolo 171 bis sexies
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:
a)
raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 10 000 ettari fissato dal Stato membro e rispondente ai criteri di riconoscimento di cui all’articolo 171 bis e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;
b)
realizzano azioni specifiche destinate in particolare a:
—
sviluppare la valorizzazione del cotone non sgranato prodotto,
—
migliorare la qualità del cotone non sgranato rispondente alle esigenze dell’impresa di sgranatura,
—
avvalersi di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;
c)
hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare:
—
alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e comunitaria,
—
eventualmente una tabella di differenziazione dell’aiuto per categoria di parcelle, fissata in funzione della qualità del cotone non sgranato da consegnare.
Tuttavia, per il 2006, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2006.
Articolo 171 bis septies
Obblighi dei produttori
1. Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale.
2. Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di conferire il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.
3. La partecipazione dei produttori ad un’organizzazione professionale riconosciuta è esito di adesione volontaria.
Articolo 171 bis octies
Differenziazione dell’aiuto
1. La tabella di cui all’articolo 110 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 (di seguito «la tabella»), che include la maggiorazione prevista all’articolo 110 septies, paragrafo 2, dello stesso regolamento, fissa:
a)
gli importi dell’aiuto per ettaro ammissibile che un produttore membro percepisce in funzione della classificazione delle parcelle che detiene nelle categorie fissate a norma del paragrafo 2;
b)
il metodo di ripartizione per categoria di parcelle, a norma del paragrafo 2, dell’importo complessivo riservato alla differenziazione dell’aiuto.
Ai fini dell’applicazione della lettera a), l’importo di base è pari almeno alla parte non differenziata dell’aiuto per ettaro ammissibile previsto all’articolo 110 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, adattato eventualmente a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo.
Il calcolo di cui alla lettera a) prevede anche l’ipotesi di assenza di conferimento di cotone all’impresa di sgranatura. In tal caso l’importo minimo dell’aiuto per ettaro ammissibile che il produttore membro può percepire è pari almeno alla parte non differenziata dell’aiuto prezzo ammissibile previsto all’articolo 110 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ritoccato eventualmente a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo.
2. Le parcelle sono classificate in categorie che vengono stabilite dalle organizzazioni interprofessionali di produttori in funzione di almeno uno dei seguenti criteri qualitativi:
a)
lunghezza della fibra del cotone prodotto;
b)
tasso di umidità del cotone prodotto;
c)
tasso medio di impurezze del cotone prodotto.
La tabella stabilisce le procedure che permettono di valutare ogni parcella in base ai criteri suddetti e classificarla nelle categorie stabilite.
La tabella non può in nessun caso comportare criteri connessi all’aumento della produzione e all’immissione del cotone sul mercato.
Ai fini dell’applicazione della tabella, tutte le parcelle di uno stesso produttore possono essere considerate come appartenenti ad una stessa categoria media di parcelle che producono cotone della stessa qualità.
3. Se necessario, ai fini della classificazione delle parcelle per categoria nella tabella il cotone non sgranato è analizzato mediante il prelievo di campioni rappresentativi al momento della consegna all’impresa di sgranatura in presenza di tutte le parti interessate.
4. L’organizzazione interprofessionale comunica all’organismo pagatore l’importo da versare a ciascun produttore membro, in applicazione della tabella. L’organismo pagatore procede al pagamento previa verifica della conformità e dell’ammissibilità degli importi di aiuto di cui trattasi.
Articolo 171 bis nonies
Approvazione e modifiche della tabella
1. La tabella è comunicata per la prima volta allo Stato membro per approvazione anteriormente al 28 febbraio 2006 per quanto riguarda le semine dell’anno 2006.
A decorrere da tale comunicazione, lo Stato membro dispone di un mese per decidere in merito all’approvazione della tabella.
2. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute comunicano allo Stato membro anteriormente al 31 gennaio le modifiche apportate alla tabella per la semina dell’anno in corso.
Le modifiche apportate alla tabella si considerano approvate salvo se lo Stato membro presenta obiezioni entro un mese dalla data di cui al primo comma.
In caso di mancata approvazione delle modifiche della tabella, l’aiuto da versare è calcolato in base alla tabella quale precedentemente approvata.
3. L’organizzazione interprofessionale informa lo Stato membro qualora decida di interrompere l’applicazione della tabella. L’interruzione acquista efficacia per la semina dell’anno successivo.
Articolo 171 bis decies
Comunicazioni ai produttori e alla Commissione
1. Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato, gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone e alla Commissione:
a)
le varietà autorizzate; tuttavia, le varietà autorizzate a norma dell’articolo 171 bis bis dopo tale data devono essere comunicate agli agricoltori anteriormente al 15 marzo dello stesso anno;
b)
i criteri di autorizzazione dei terreni;
c)
la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 171 bis ter;
d)
le pratiche agronomiche richieste.
2. In caso di revoca dell’autorizzazione di una varietà, gli Stati membri ne informano gli agricoltori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
entro il 30 aprile dell’anno di cui trattasi, i nomi delle organizzazioni interprofessionali riconosciute e le loro principali caratteristiche con riferimento alla superficie, al potenziale di produzione, al numero di produttori membri, al numero di imprese di sgranatura e alle relative capacità di sgranatura;
b)
entro il 15 settembre dell’anno di cui trattasi, i dati relativi alle superfici seminate per le quali è stata presentata domanda di aiuto specifico per il cotone;
c)
entro il 31 luglio dell’anno successivo, i dati definitivi corrispondenti alle superfici seminate per le quali è stato effettivamente versato l’aiuto specifico per il cotone per l’anno di cui trattasi, previa deduzione eventuale delle riduzioni applicabili alle superfici, previste alla parte II, titolo IV, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
6)
è inserito il seguente capitolo:
«CAPITOLO 17 ter
AIUTI PER GLI OLIVETI
Articolo 171 ter
Categorie di oliveti
1. Gli Stati membri identificano gli oliveti ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e li classificano in cinque categorie al massimo sulla base di criteri selezionati tra i seguenti:
a)
criteri ambientali:
i)
difficoltà di accesso alle parcelle,
ii)
rischio di degrado fisico dei terreni,
iii)
oliveti particolari: presenza di olivi molto vecchi, di pregio culturale e paesaggistico, situati in pendenza, di varietà tradizionali, rare o situate in zone naturali protette;
b)
criteri sociali:
i)
zone a marcata dipendenza economica dall’olivicoltura,
ii)
zone tradizionalmente dedite all’olivicoltura,
iii)
zone caratterizzate da indicatori economici sfavorevoli,
iv)
aziende che rischiano di abbandonare la coltura degli oliveti,
v)
dimensione degli oliveti nell’azienda,
vi)
zone con caratteristiche distintive quali le produzioni a DOP, IGP, biologiche e integrate.
2. Gli Stati membri stabiliscono, per ogni agricoltore, l’appartenenza di ciascuna parcella olivicola ammissibile all’aiuto alle categorie di cui al paragrafo 1. Questa informazione è registrata nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti).
3. Gli Stati membri possono adattare una volta l’anno le categorie di oliveti definite in applicazione del paragrafo 1.
Se l’adattamento delle categorie comporta una nuova classificazione degli oliveti, la nuova classificazione si applica a partire dall’anno successivo all’adattamento.
Articolo 171 ter bis
Calcolo delle superfici
1. Gli Stati membri calcolano la superficie ammissibile all’aiuto per ogni produttore secondo il metodo comune definito nell’allegato XXIV.
Le superfici sono espresse in ettari SIG olivi con due decimali.
2. In deroga al paragrafo 1, il metodo comune definito nell’allegato XXIV non si applica se:
a)
la parcella olivicola è di dimensioni minime, che lo Stato membro stabilisce al di sotto del limite di 0,1 ettari;
b)
la parcella olivicola è situata in un’entità amministrativa che non figura nella base grafica di riferimento del sistema di informazione geografica degli oliveti.
In tal caso, lo Stato membro determina la superficie olivicola secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori.
Articolo 171 ter ter
Importo dell’aiuto
1. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri stabiliscono l’importo indicativo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto.
2. Anteriormente al 31 ottobre dell’anno considerato, gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ogni categoria di oliveto.
Tale importo è calcolato moltiplicando l’importo indicativo di cui al paragrafo 1 per un coefficiente che corrisponde all’importo massimo dell’aiuto, di cui all’articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenendo conto, se del caso, della trattenuta prevista al paragrafo 4 dello stesso articolo, diviso per la somma degli importi ottenuti moltiplicando l’importo indicativo dell’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fissato per ciascuna categoria, per la superficie corrispondente.
3. Gli Stati membri possono applicare i paragrafi 1 e 2 a livello regionale.
Articolo 171 ter quater
Determinazione dei dati di base
1. In base ai dati del SIG degli oliveti e alle dichiarazioni degli agricoltori, ai fini dell’applicazione dell’articolo 110 nonies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano al 1o gennaio 2005, per ciascuna parcella olivicola, il numero e l’ubicazione degli olivi ammissibili, il numero e l’ubicazione degli olivi non ammissibili, la superficie olivicola e la superficie ammissibile della parcella olivicola, nonché la categoria di appartenenza ai sensi dell’articolo 171 ter.
2. Per le superfici piantate ad olivi nel quadro di programmi di nuovi impianti in Francia e in Portogallo, approvati dalla Commissione in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (*1) e registrate nel sistema di informazione geografica degli oliveti anteriormente al 1o gennaio 2007, gli Stati membri determinano le informazioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, al 1o gennaio 2006 per le parcelle piantate nel 2005 e al 1o gennaio 2007 per le parcelle piantate nel 2006. Queste informazioni sono comunicate agli agricoltori al più tardi nel modulo di domanda unica del 2007.
Articolo 171 ter quinquies
Comunicazioni
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione:
a)
entro il 15 settembre, i dati relativi alle superfici degli oliveti, suddivise per categoria, per le quali è stata presentata domanda di aiuto per l’anno in corso;
b)
entro il 31 ottobre:
i)
i dati relativi alle superfici di cui alla lettera a) considerate ammissibili all’aiuto, tenuto conto delle riduzioni o correzioni previste all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 796/2004,
ii)
il livello dell’aiuto da concedere per ciascuna categoria di oliveti;
c)
entro il 31 luglio, i dati definitivi corrispondenti alle superfici di oliveti, suddivise per categoria, per le quali è l’aiuto è stato effettivamente versato per l’anno precedente.
(*1)
GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).»;"
7)
è inserito il seguente capitolo:
«CAPITOLO 17 quater
AIUTI PER IL TABACCO
Articolo 171 quater
Definizioni
Ai fini del presente capitolo, valgono le seguenti definizioni:
a)
«consegna», ogni operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura del tabacco greggio ad un’impresa di trasformazione da parte di un produttore o di un’associazione di produttori in forza di un contratto di coltivazione;
b)
«attestato di controllo», il documento rilasciato dal competente organismo di controllo, con il quale si certifica la presa in consegna del quantitativo di tabacco da parte dell’impresa di prima trasformazione, l’avvenuta consegna di detto quantitativo nel quadro di un contratto registrato e la conformità delle operazioni con gli articoli 171 quater quinquies e 171 quater duodecies del presente regolamento;
c)
«impresa di prima trasformazione», una persona fisica o giuridica riconosciuta che procede alla prima trasformazione del tabacco greggio, in nome e per conto proprio, in uno o più stabilimenti di prima trasformazione dotati di impianti e attrezzature idonei;
d)
«prima trasformazione», la trasformazione del tabacco greggio consegnato da un agricoltore sotto forma di prodotto stabile, atto ad essere immagazzinato, condizionato in balle o in imballaggi di qualità conforme alle esigenze degli utilizzatori finali (manifatture);
e)
«associazione produttori», un’associazione che rappresenta gli agricoltori che producono tabacco.
Articolo 171 quater bis
Gruppi di varietà di tabacco greggio
Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:
a)
Flue cured: tabacchi essiccati in forni, con circolazione d’aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;
b)
Light air cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto;
c)
Dark air cured: tabacchi essiccati all’aria, al coperto, fermentati prima della commercializzazione;
d)
Fire cured: tabacchi essiccati al fuoco;
e)
Sun cured: tabacchi essiccati al sole;
f)
Basma (sun cured);
g)
Katerini (sun cured);
h)
Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).
Le varietà di ciascun gruppo sono elencate nell’allegato XXV.
Articolo 171 quater ter
Imprese di prima trasformazione
1. Gli Stati membri riconoscono le imprese di prima trasformazione stabilite sul loro territorio ed adottano le condizioni relative a tale riconoscimento.
Un’impresa di prima trasformazione riconosciuta è autorizzata a firmare contratti di coltivazione se vende, direttamente o indirettamente, senza trasformazione ulteriore, a manifatture di tabacco almeno il 60 % del tabacco di origine comunitaria che commercializza.
2. Lo Stato membro revoca il riconoscimento se l’impresa di trasformazione non rispetta, deliberatamente o per negligenza grave, le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili nel settore del tabacco greggio.
Articolo 171 quater quater
Zone di produzione
Le zone di produzione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondono, per ciascun gruppo di varietà, a quelle elencate nell’allegato XXVI del presente regolamento.
Gli Stati membri possono stabilire zone di produzione più ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi. Una zona di produzione ristretta non può avere una superficie superiore a quella di un comune amministrativo o, per la Francia, di un cantone.
Articolo 171 quater quinquies
Contratti di coltivazione
1. Il contratto di coltivazione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stipulato tra un’impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un agricoltore o un’associazione di produttori che lo rappresenta, dall’altro, purché l’associazione di produttori sia riconosciuta dallo Stato membro.
2. Il contratto di coltivazione è stipulato per varietà o per gruppo di varietà. Esso obbliga l’impresa di prima trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e l’agricoltore o l’associazione di produttori che lo rappresenta a consegnare all’impresa di prima trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.
3. Per ogni raccolto, il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti dati:
a)
il nome, il cognome e l’indirizzo delle parti contraenti;
b)
la varietà o il gruppo di varietà di tabacco oggetto del contratto;
c)
il quantitativo massimo da consegnare;
d)
il luogo esatto in cui è coltivato il tabacco, ossia la zona di produzione di cui all’articolo 171 quater quater, la provincia, il comune e gli estremi della parcella in base al sistema integrato di controllo;
e)
la superficie della parcella, escluse strade aziendali o recinzioni;
f)
il prezzo d’acquisto per grado qualitativo, escluso l’importo dell’aiuto, le eventuali spese di servizio e le tasse;
g)
i requisiti qualitativi minimi convenuti per grado qualitativo, con un minimo di tre gradi in funzione della posizione delle foglie sul fusto, nonché l’impegno del produttore a consegnare all’impresa di trasformazione tabacco greggio selezionato per grado qualitativo e rispondente almeno ai suddetti requisiti di qualità;
h)
l’impegno dell’impresa di prima trasformazione a versare all’agricoltore il prezzo di acquisto secondo il grado di qualità;
i)
il termine per il pagamento del prezzo d’acquisto, che non può essere superiore a trenta giorni dalla data della consegna;
j)
l’impegno dell’agricoltore a trapiantare il tabacco sulla parcella di cui trattasi entro il 20 giugno dell’anno del raccolto.
4. Qualora un ritardo nel trapianto porti a superare la data del 20 giugno, l’agricoltore è tenuto ad informarne entro tale data l’impresa di trasformazione e le autorità competenti dello Stato membro mediante lettera raccomandata precisando il motivo del ritardo e fornendo le informazioni relative ad eventuali cambiamenti di parcella.
5. Le parti contraenti di un contratto di coltivazione possono aumentare i quantitativi inizialmente precisati nel contratto mediante clausola aggiuntiva scritta. La clausola aggiuntiva è trasmessa per registrazione all’autorità competente entro il quarantesimo giorno successivo al termine previsto per la conclusione dei contratti di coltivazione dall’articolo 171 quater sexies, paragrafo 1.
Articolo 171 quater sexies
Conclusione e registrazione dei contratti
1. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 aprile dell’anno del raccolto. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.
2. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione stipulati sono trasmessi per registrazione all’organismo competente entro 15 giorni dal termine fissato per la loro conclusione, a norma del paragrafo 1.
L’organismo competente è quello dello Stato membro in cui è effettuata la trasformazione.
Se la trasformazione è effettuata in uno Stato membro diverso da quello in cui è coltivato il tabacco, l’organismo competente dello Stato membro di trasformazione invia immediatamente copia del contratto registrato all’organismo competente dello Stato membro di produzione. Tale organismo, se non esegue esso stesso i controlli del regime di aiuto, invia copia dei contratti registrati al servizio di controllo competente.
3. Se il termine per la firma del contratto, di cui al paragrafo 1, o per la trasmissione del contratto di coltivazione, di cui al paragrafo 2, è superato di non oltre quindici giorni, l’aiuto da erogare è ridotto del 20 %.
Articolo 171 quater septies
Contratti stipulati con un’associazione di produttori
1. Il contratto di coltivazione stipulato tra un’impresa di prima trasformazione e un’associazione di produttori è corredato di un elenco nominativo degli agricoltori e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l’ubicazione esatta delle parcelle e della loro superficie, come previsto all’articolo 171quater quinquies, paragrafo 3, lettere c), d) e e).
L’elenco è presentato per registrazione all’autorità competente entro il 15 maggio dell’anno del raccolto.
2. L’associazione di produttori di cui al paragrafo 1 non può esercitare l’attività di prima trasformazione del tabacco.
3. Gli agricoltori che producono tabacco non possono appartenere a più di un’associazione di produttori.
Articolo 171 quater octies
Requisiti qualitativi minimi
Il tabacco consegnato all’impresa di trasformazione è di qualità sana, leale e mercantile ed esente dalle caratteristiche elencate nell’allegato XXVII. Gli Stati membri o le parti contraenti possono fissare requisiti qualitativi più rigorosi.
Articolo 171 quater nonies
Controversie
Gli Stati membri possono prevedere che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato all’impresa di prima trasformazione siano sottoposte ad un organo d’arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative alla composizione e alle deliberazioni di tali organismi. Gli organismi di arbitrato includono un ugual numero di rappresentanti dei produttori e delle imprese di trasformazione.
Articolo 171 quater decies
Ammontare dell’aiuto
In applicazione dell’articolo 110 duodecies, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri fissano un importo indicativo, per kg, dell’aiuto per varietà o gruppo di varietà di tabacco anteriormente al 15 marzo dell’anno del raccolto. Gli Stati membri possono differenziare il livello dell’aiuto in funzione della qualità del tabacco consegnato. Per ogni varietà o gruppo di varietà, il livello dell’aiuto non può essere superiore all’importo del premio per gruppo di varietà fissato per il raccolto 2005 dal regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio (*2).
Gli Stati membri fissano un importo definitivo dell’aiuto, per kg, per varietà o gruppo di varietà di tabacco, entro 15 giorni lavorativi dalla data di conclusione della consegna di tutto il tabacco per il raccolto considerato. Se l’importo complessivo dell’aiuto chiesto in uno Stato membro supera il massimale nazionale fissato all’articolo 110 terdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ritoccato a norma dell’articolo 110 quaterdecies del medesimo regolamento, lo Stato membro applica una riduzione lineare agli importi versati ad ogni agricoltore.
Articolo 171 quater undecies
Calcolo dell’aiuto
1. L’aiuto da versare agli agricoltori è calcolato in base al peso del tabacco in foglia della varietà o del gruppo di varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta e preso in consegna dall’impresa di prima trasformazione.
2. Se il tasso di umidità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell’allegato XXVIII per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato, per ogni punto percentuale di differenza, entro i limiti di tolleranza di cui allo stesso allegato.
3. I metodi per determinare il tasso di umidità, i livelli e la frequenza del prelievo di campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato sono indicati nell’allegato XXIX.
Articolo 171 quater duodecies
Consegna
1. Salvo forza maggiore, gli agricoltori consegnano l’intera produzione all’impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto, pena la perdita del diritto all’aiuto. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.
2. La consegna è effettuata direttamente nel luogo in cui il tabacco sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l’autorizza, in un centro d’acquisto riconosciuto. L’organismo di controllo riconosce i centri di acquisto, che devono disporre di infrastrutture, di strumenti di pesatura e di locali adeguati.
3. Qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati al paragrafo 2, oppure se il trasportatore non possieda l’autorizzazione di trasporto per il trasferimento di quantitativi distinti di tabacco dal centro d’acquisto allo stabilimento di trasformazione, l’impresa di prima trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme è tenuta a versare allo Stato membro una somma pari all’importo degli aiuti corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è accreditata al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).
Articolo 171 quater terdecies
Pagamento
L’organismo competente dello Stato membro versa l’aiuto all’agricoltore sulla scorta di un attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo che certifica l’avvenuta consegna del tabacco.
Articolo 171 quater quaterdecies
Anticipi
1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri possono prevedere un sistema di anticipi del pagamento dell’aiuto per il tabacco agli agricoltori.
2. Gli agricoltori possono presentare una domanda di anticipo dopo il 16 settembre dell’anno del raccolto. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo sono acclusi i documenti seguenti:
a)
copia del contratto di coltivazione con il rispettivo numero di registrazione;
b)
una dichiarazione scritta dell’agricoltore in cui sono indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.
3. Il versamento dell’anticipo, di importo pari al 50 % dell’aiuto da corrispondere al produttore in base a livello indicativo dell’aiuto fissato a norma dell’articolo 171 quater decies, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all’importo dell’anticipo stesso maggiorato del 15 %.
Una volta versato l’intero importo dell’aiuto, la cauzione è svincolata a norma dell’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
4. L’anticipo è versato a decorrere dal 16 ottobre dell’anno del raccolto ed entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell’avvenuta costituzione della cauzione di cui al paragrafo 3.
L’anticipo versato è dedotto dall’importo dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 171 quater terdecies.
5. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Gli agricoltori non possono presentare domanda di anticipo dopo aver iniziato le consegne.
Articolo 171 quater quindecies
Trasformazione del tabacco in un altro Stato membro
1. L’aiuto è versato o anticipato dallo Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato.
2. Se il tabacco è trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato, lo Stato membro in cui ha luogo la trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, dopo aver espletato i controlli necessari, tutti i dati necessari per il versamento dell’aiuto e per lo svincolo delle cauzioni.
Articolo 171 quater sexdecies
Comunicazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno del raccolto:
a)
nome e indirizzo degli organismi competenti della registrazione dei contratti di coltivazione;
b)
nome e indirizzo delle imprese di prima trasformazione riconosciute.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, l’elenco degli organismi competenti della registrazione dei contratti di coltivazione e delle imprese di prima trasformazione riconosciute.
2. Lo Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione le misure nazionali adottate per l’applicazione del presente capitolo.
Articolo 171 quater sepdecies
Misure transitorie
Fatte salve future modifiche, i produttori di tabacco le cui quote sono state riscattate durante i raccolti 2002 e 2003 a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92 hanno diritto, a decorrere dal 1o gennaio 2006 per i rimanenti cinque raccolti successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio erogato per il raccolto 2005, indicata nelle tabelle di cui all’allegato XXX. Tali importi sono versati anteriormente al 31 maggio di ogni anno.
(*2)
GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.»;"
8)
l’articolo 172 è modificato come segue:
a)
sono inseriti i seguenti paragrafi:
«3 bis. Il regolamento (CE) n. 1591/2001 è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2005/2006.
3 ter. I regolamenti (CEE) n. 85/93 e (CE) n. 2848/98 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2006. Essi continuano tuttavia ad applicarsi per il raccolto 2005.»;
b)
il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I rinvii ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento, escluso il regolamento (CEE) n. 85/93.»;
9)
sono aggiunti gli allegati da XXIV a XXX figuranti nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2182:oj#art-1