Art. 1
In vigore dal 22 dic 2005
Le domande di titoli di esportazione che comportano la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione per i bovini adulti maschi da macello (codice NC 0102 90 71 9000) destinati all’Egitto e al Libano, presentate nei quattro giorni lavorativi precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, sono respinte.
La presentazione delle domande di titoli di esportazione per detti animali è sospesa per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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