Art. 1
In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 716/96 è così modificato:
1)
All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina, nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, offerto da un produttore o da chi ne fa le veci, che non presenti sintomi clinici di BSE e sia rimasto per almeno 6 mesi prima della vendita presso un'azienda situata nel territorio del Regno Unito.»
2)
L' è così modificato:
a)
Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell', paragrafo 1, è di:
—
360 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006,
—
324 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
—
292 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.»
b)
Il paragrafo 2 è soppresso.
c)
Il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«Per ogni animale acquistato e distrutto conformemente alle disposizioni dell’, la Comunità contribuisce al finanziamento della spesa sostenuta dal Regno Unito per gli acquisti di cui all’, paragrafo 1 nella seguente misura:
—
180 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006,
—
162 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
—
146 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.»
d)
Il paragrafo 4 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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