Art. 1

In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 716/96 è così modificato: 1) All', il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'autorità competente del Regno Unito è autorizzata ad acquistare qualsiasi animale della specie bovina, nato o allevato nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, offerto da un produttore o da chi ne fa le veci, che non presenti sintomi clinici di BSE e sia rimasto per almeno 6 mesi prima della vendita presso un'azienda situata nel territorio del Regno Unito.» 2) L' è così modificato: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito versa al produttore o al suo mandatario a norma dell', paragrafo 1, è di: — 360 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006, — 324 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, — 292 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.» b) Il paragrafo 2 è soppresso. c) Il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «Per ogni animale acquistato e distrutto conformemente alle disposizioni dell’, la Comunità contribuisce al finanziamento della spesa sostenuta dal Regno Unito per gli acquisti di cui all’, paragrafo 1 nella seguente misura: — 180 EUR per animale per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2006, — 162 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, — 146 EUR per animale per gli acquisti effettuati nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.» d) Il paragrafo 4 è soppresso.
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