Art. 1

In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 923/2005 è modificato come segue: 1) All’, paragrafo 2, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «30 aprile 2006». 2) All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente testo: «In applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è esclusivamente destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.»
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