Art. 1
In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 923/2005 è modificato come segue:
1)
All’, paragrafo 2, la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «30 aprile 2006».
2)
All’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente testo:
«In applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la vendita è esclusivamente destinata all’utilizzazione dei cereali in Portogallo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:2108:oj#art-1