Art. 1
In vigore dal 20 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è modificato come segue:
1)
all’articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che procedano alla trasformazione dell’uva raccolta nella zona viticola A, nella parte tedesca della zona viticola B o su superfici vitate nella Repubblica ceca, a Malta, in Austria, in Slovenia o in Slovacchia sono tenute a ritirare, previo controllo e a condizioni da determinare, i sottoprodotti ottenuti da tale trasformazione.»;
2)
gli allegati III, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:2165:oj#art-1