Art. 1

In vigore dal 20 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio è modificato come segue: 1) All’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni circuiti elettronici integrati noti come DRAM (Dynamic Random Access Memories — memorie dinamiche ad accesso casuale), costruiti utilizzando tipi diversi di semiconduttori metallo-ossidi (MOS), compresi tipi di MOS complementari (CMOS), di ogni tipo, densità, variante, velocità di accesso, configurazione, confezione o supporto, ecc., originarie della Repubblica di Corea. Le DRAM di cui al paragrafo precedente possono avere la seguente forma: — DRAM montate su wafer classificabili al codice NC ex 8542 21 01 (codice TARIC 8542 21 01 10), — DRAM in forma di chip (dies) classificabili al codice NC ex 8542 21 05 (codice TARIC 8542 21 05 10), — DRAM montate classificabili ai codici NC 8542 21 11 , 8542 21 13 , 8542 21 15 e 8542 21 17 , — DRAM in forme multicombinate (moduli di memoria, schede di memoria o aggregate in altri modi) classificabili ai codici NC ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473 50 10 10) ed ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548 90 10 10), — DRAM in forma di chip e/o DRAM montate incorporate in DRAM in forme multicombinate a condizione che le DRAM in forme multicombinate siano originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea, classificabili ai codici NC ex 8473 30 10 (codice TARIC 8473 30 10 10), ex 8473 50 10 (codice TARIC 8473 50 10 10) ed ex 8548 90 10 (codice TARIC 8548 90 10 10).» 2) All’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti: Produttori coreani Aliquota del dazio (%) Codice addizionale TARIC Samsung Electronics Co., Ltd (“Samsung”) 24th Fl., Samsung Main Bldg 250, 2-Ga, Taepyeong-Ro Jung-Gu, Seul 0  % A437 Hynix Semiconductor Inc. 891, Daechidong Kangnamgu, Seul 34,8  % A693 Tutte le altre società 34,8  % A999 » 3) Il paragrafo 3 dell’ diventa paragrafo 7. 4) All' è inserito un nuovo paragrafo 3: «3.   All'atto della presentazione alle autorità doganali degli Stati membri della dichiarazione per l’immissione in libera pratica delle DRAM in forme multicombinate, il dichiarante indica alla casella 44 del Documento amministrativo unico (DAU) il numero di riferimento corrispondente alle descrizioni del prodotto e dell’origine di cui alla tabella seguente. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti: N. Descrizione del prodotto e dell’origine Numero di riferimento Aliquota del dazio (%) 1. DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea o originarie dalla Repubblica di Corea e prodotte dalla Samsung D010 0  % 2. DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano meno del 10 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate. D011 0  % 3. DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 10 % e meno del 20 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate D012 3,4  % 4. DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 20 % e meno del 30 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate D013 6,9  % 5. DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 30 % e meno del 40 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate D014 10,4  % 6. DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano più del 40 % e meno del 50 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate D015 13,9  % 7. DRAM in forme multicombinate originarie di paesi diversi dalla Repubblica di Corea che contengono DRAM in forma di chip e/o DRAM montate originarie delle Repubblica di Corea e prodotte da una società diversa dalla Samsung che rappresentano una percentuale maggiore o uguale al 50 % del prezzo netto, franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate D016 17,4  %» 5) All' é inserito il seguente paragrafo 4: «4.   Per quanto concerne il paragrafo 3, l’indicazione alla casella 44 del DAU del primo tipo di descrizione del prodotto e dell’origine, corrispondente al n. 1, è considerata un elemento di prova sufficiente. Per le altre descrizioni del prodotto e dell’origine, il dichiarante allegherà una dichiarazione rilasciata dall’ultimo produttore che certifica l’origine, i produttori e il valore di tutte le componenti delle DRAM in forme multicombinate, conformemente alle condizioni specificate nell’allegato. Tale dichiarazione verrà presentata su carta intestata della società in questione e sarà convalidata dal timbro della società.» 6) All' é inserito il seguente paragrafo 5: «5.   In caso di mancata indicazione di un numero di riferimento nel DAU, conformemente al paragrafo 3, ovvero se la dichiarazione in dogana non è accompagnata dalla dichiarazione nei casi previsti di cui al paragrafo 4, le DRAM in forme multicombinate saranno considerate, in mancanza di prove del contrario, originarie della Repubblica di Corea e prodotte da tutte le società diverse dalla Samsung e verrà quindi applicata l’aliquota di dazio compensativo del 34,8 %. Qualora alcune delle DRAM in forma di chip e/o le DRAM montate integrate nelle DRAM in forme multicombinate siano prive di marcatura chiara e i produttori non risultino chiaramente individuabili dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, si dovrebbe concludere — in mancanza di prove del contrario — che le DRAM in forma di chip e/o le DRAM montate siano originarie della Repubblica di Corea e siano state prodotte dalle società assoggettate al dazio compensativo. In tali casi, l’aliquota del dazio compensativo applicabile alle DRAM in forme multicombinate é calcolata in base alla percentuale rappresentata dal prezzo netto franco frontiera comunitaria delle DRAM in forma di chip e/o dalle DRAM montate originarie della Repubblica di Corea rispetto al prezzo netto franco frontiera comunitaria delle DRAM in forme multicombinate, secondo la tabella di cui al paragrafo 3, numeri da 2 a 7. Tuttavia, qualora il valore di tali DRAM in forma di chip e/o DRAM montate sia tale da indurre a concludere che le DRAM in forme multicombinate nelle quali sono integrate sono di origine coreana, a tali DRAM in forme multicombinate si applicherà l’aliquota del dazio compensativo del 34,8 %.» 7) All' è inserito un nuovo paragrafo 6: «6.   Ai fini della verifica dei dati da parte delle autorità doganali degli Stati membri, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 28, paragrafo 3, l'articolo 28, paragrafo 4 e l'articolo 28, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio.»
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