Art. 18

In vigore dal 20 dic 2005
Con effetto al 1o luglio 2005, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’ dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue: 1.7.2005-31.8.2005 : 16,41 EUR 1.9.2005-31.8.2006 : 32,83 EUR 1.9.2006-31.8.2007 : 49,23 EUR 1.9.2007-31.8.2008 : 65,65 EUR
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