Art. 18
In vigore dal 20 dic 2005
Con effetto al 1o luglio 2005, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’ dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.2005-31.8.2005
:
16,41 EUR
1.9.2005-31.8.2006
:
32,83 EUR
1.9.2006-31.8.2007
:
49,23 EUR
1.9.2007-31.8.2008
:
65,65 EUR
Storico versioni
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