Art. 2
In vigore dal 19 dic 2005
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1)
L'articolo 7 è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «137 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
2)
Il testo dell’articolo 8, primo paragrafo è modificato come segue:
a)
alla lettera a), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR».
3)
All’articolo 56, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
4)
All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
5)
L'articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «137 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2083:oj#art-2