Art. 2

In vigore dal 19 dic 2005
La direttiva 2004/18/CE è così modificata: 1) L'articolo 7 è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «137 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR». 2) Il testo dell’articolo 8, primo paragrafo è modificato come segue: a) alla lettera a), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR». 3) All’articolo 56, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR». 4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR». 5) L'articolo 67, paragrafo 1, è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «137 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/2083 — Testo vigente | Portale Normativo