Art. 19

Disposizione transitoria

In vigore dal 19 dic 2005
Disposizione transitoria 1.   Gli Stati membri possono anticipare il finanziamento comunitario per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività. 2.   Detto anticipo è limitato esclusivamente all’importo del finanziamento comunitario. 3.   Le spese successive al pagamento dell’anticipo di cui al paragrafo 2 sono dichiarate come spese sostenute dal 16 al 31 ottobre 2006.
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