Art. 1
In vigore dal 16 dic 2005
Le restituzioni all'esportazione, come tali, per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/2003, e soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 (4), fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1837/2005 sono modificate conformemente agli importi ripresi nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.
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