Art. 1
In vigore dal 16 dic 2005
1. I titoli d’importazione richiesti dagli importatori tradizionali a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1981/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 15 dicembre 2005 sono rilasciati a concorrenza dell’8,407 % del quantitativo richiesto.
2. I titoli d’importazione richiesti dai nuovi importatori a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1981/2005 e le cui domande sono state trasmesse alla Commissione dagli Stati membri il 15 dicembre 2005 sono rilasciati a concorrenza del 15,625 % del quantitativo richiesto.
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