Art. 1

In vigore dal 16 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 92/2005 è modificato come segue. 1) Nell’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue: «1.   Il processo d’idrolisi alcalina definito nell’allegato I e il processo di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione definito nell’allegato III, di produzione di biodiesel definito nell’allegato IV e di combustione in una caldaia di grasso animale definito nell’allegato VI, sono approvati e possono essere autorizzati dall’autorità competente per trattare ed eliminare materiali della categoria 1. 2.   L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo per la fase del processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, punto 1, lettera b), paragrafo i), e per la fase del processo di combustione di grasso animale in una caldaia di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i), se essi danno una riduzione equivalente dei rischi per la salute pubblica e degli animali.» 2) L’ è sostituito da quanto segue: « I processi di idrolisi alcalina, di idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione, di produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione, di produzione di biodiesel, di gassificazione Brookes e di combustione di grasso animale in una caldaia, definiti rispettivamente negli allegati da I a VI sono approvati e possono essere autorizzati dall’autorità competente per trattare e usare o eliminare materiali di categoria 2 o 3. L’autorità competente può autorizzare l’uso di altri parametri di processo per la fase del processo di produzione di biodiesel di cui all’allegato IV, punto 1, lettera b), paragrafo i), e per la fase del processo di combustione di grasso animale in una caldaia di cui all’allegato VI, punto 1, lettera c), paragrafo i), se essi danno una riduzione equivalente dei rischi per la salute umana e animale.» 3) Nel titolo e nella prima frase dell’articolo 3, l’espressione «allegati da I a V» è sostituita da «allegati da I a VI». 4) L’articolo 4 è modificato come segue: a) nel paragrafo 1, il primo comma è sostituito da quanto segue: «1.   Il materiale di risulta, escluso il biodiesel prodotto conformemente all’allegato IV, sarà marcato in modo permanente, se tecnicamente possibile, con una sostanza odorante conformemente all’allegato VI, capitolo I, punto 8, del regolamento (CE) n. 1774/2002.»; b) viene aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Tuttavia, i sottoprodotti di origine animale derivati dal trattamento di materiali conformemente all’allegato IV possono essere usati ai fini elencati nel presente allegato.»; 5) Gli allegati I, III e IV sono modificati in conformità all’allegato del presente regolamento e viene aggiunto l’allegato VI.
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