Art. 1
In vigore dal 15 dic 2005
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 7 al 13 dicembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 36,59 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa.
2. Fino al 16 gennaio 2006, sono sospesi per la zona di destinazione 1) Africa il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 14 dicembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 16 dicembre 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2048:oj#art-1