Art. 1
In vigore dal 14 dic 2005
All’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1238/95, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali (di seguito “il titolare”) una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (di seguito “tassa annuale”) pari a 300 EUR nel periodo 2003-2005 e a 200 EUR a partire dal 2006. L’Ufficio rimborsa la differenza di 100 EUR a quanti hanno pagato una tassa di 300 EUR relativamente al 2006.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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