Art. 1

In vigore dal 13 dic 2005
1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, il contingente tariffario della Comunità fissato nell'allegato I è aperto per i prodotti originari della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate. 2.   Le norme d’origine da applicare reciprocamente ai prodotti di cui all’allegato I sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. 3.   L'esenzione dai dazi entro i limiti del contingente tariffario fissato nell'allegato I è subordinata alla presentazione alle autorità doganali comunitarie del certificato di cui all'allegato II, rilasciato agli esportatori dalle autorità norvegesi in una delle lingue della Comunità. 4.   Per le quantità importate che eccedono il volume del contingente ovvero per le quali non è stato presentato il certificato di cui al paragrafo 3, si applica un dazio di 0,047 EUR/litro.
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